0.732.021.1 Protocollo del 20 dicembre 1957 relativo al Tribunale creato dalla convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare

0.732.021.1 Protokoll vom 20. Dezember 1957 über das durch das Übereinkommen zur Einrichtung einer Sicherheitskontrolle auf dem Gebiet der Kernenergie errichtete Gericht

Art. 13

a.  Ogni violazione di giuramento commessa da un testimonio o da un esperto dinanzi al Tribunale verrà considerata alla stregua della stessa violazione commessa dinanzi ad una corte, giudicante in materia civile, del paese nel quale il Tribunale ha tenuto la sua sessione.

b.  Se tale violazione è stata commessa durante un’audizione di cui al precedente articolo 12, dinanzi ad un’autorità giudiziaria nazionale, si applicherà la legislazione nazionale del paese cui appartiene la detta autorità giudiziaria.

Art. 13

a.  Jede von einem Zeugen oder einem Sachverständigen vor dem Gericht begangene Eidesverletzung wird wie die entsprechende strafbare Handlung vor einem in Zivilsachen zuständigen Gericht des Staates behandelt, in welchem das Gericht seine Sitzungen abgehalten hat.

b.  Wird eine solche strafbare Handlung während einer im Artikel 12 vorgesehenen Vernehmung vor einer staatlichen Justizbehörde begangen, so finden die für diese geltenden innerstaatlichen Rechtsvorschriften Anwendung.

 

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