0.732.021.1 Protocollo del 20 dicembre 1957 relativo al Tribunale creato dalla convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare

0.732.021.1 Protokoll vom 20. Dezember 1957 über das durch das Übereinkommen zur Einrichtung einer Sicherheitskontrolle auf dem Gebiet der Kernenergie errichtete Gericht

Art. 11

a.  Testimoni ed esperti potranno essere intesi alle condizioni che saranno determinate dal Regolamento di procedura.

b.  I testimoni e gli esperti possono essere intesi sia sotto vincolo di giuramento secondo la formula fissata dal Regolamento di procedura sia secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del testimonio o dell’esperto.

Art. 11

a.  Zeugen und Sachverständige können nach Massgabe der Verfahrensordnung vernommen werden.

b.  Zeugen und Sachverständige können entweder unter Benutzung der in der Verfahrensordnung vorgeschriebenen Eidesformel oder auf die in der Rechtsordnung ihres Landes vorgesehene Weise eidlich vernommen werden.

 

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