0.732.021 Convenzione del 20 dicembre 1957 sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare (con All.)

0.732.021 Übereinkommen vom 20. Dezember 1957 zur Einrichtung einer Sicherheitskontrolle auf dem Gebiete der Kernenergie (mit Anlage)

Art. 7

Il controllo previsto dalla presente Convenzione è effettuato dagli organi seguenti che agiscono in seno all’Agenzia:

(i)
il Comitato di Direzione;
(ii)
un Ufficio di controllo, composto da un rappresentante per ciascuno dei Governi partecipanti alla presente Convenzione.

Art. 7

Die in diesem Übereinkommen vorgesehene Kontrolle wird im Rahmen der Agentur von folgenden Organen ausgeübt:

i)
dem Direktionsausschuss,
ii)
einem Kontrollbüro, dem je ein Vertreter jeder Vertragsregierung angehört.
 

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