0.732.021 Convenzione del 20 dicembre 1957 sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare (con All.)

0.732.021 Übereinkommen vom 20. Dezember 1957 zur Einrichtung einer Sicherheitskontrolle auf dem Gebiete der Kernenergie (mit Anlage)

Art. 22

Il Segretario Generale dell’Organizzazione darà comunicazione a tutti i Governi partecipanti alla presente Convenzione del ricevimento degli strumenti di ratifica e di adesione. Notificherà altresì la data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 22

Der Generalsekretär der Organisation setzt sämtliche Vertragsregierungen vom Empfang der Ratifikations‑ und Beitrittsurkunden in Kenntnis. Er notifiziert ihnen den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.