0.732.020 Convenzione del 17 giugno 1994 sulla sicurezza nucleare

0.732.020 Übereinkommen vom 17. Juni 1994 über nukleare Sicherheit

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

i)
Per «impianto nucleare» si intende, per quanto riguarda ciascuna Parte contraente, ogni centrale elettronucleare civile fissa sotto la sua giurisdizione, compresi gli impianti di stoccaggio, di manutenzione e di lavorazione di materie radioattive che si trovano sullo stesso sito e che sono direttamente connesse all’utilizzazione della centrale elettronucleare. Tale centrale cessa di essere un impianto nucleare quando tutti gli elementi combustibili nucleari sono stati ritirati definitivamente dal cuore del reattore ed immagazzinati in maniera sicura, in conformità con le procedure approvate, ed un programma di declassamento è stato approvato dall’organismo di regolamentazione.
ii)
Per «organismo di regolamentazione» si intende, per ciascuna Parte contraente, uno o più organismi da quest’ultima investiti della facoltà giuridica di rilasciare autorizzazioni e di elaborare la regolamentazione relativa al sito, alla progettazione, alla costruzione, all’entrata in funzione, all’utilizzazione o al declassamento degli impianti nucleari.
iii)
Per «autorizzazione» si intende ogni autorizzazione rilasciata al richiedente dall’organismo di regolamentazione e che conferisce responsabilità per la scelta del sito, la progettazione, la costruzione, l’entrata in funzione, l’utilizzazione o il declassamento di un impianto nucleare.

Art. 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet

i)
«Kernanlage» für jede Vertragspartei jedes ortsgebundene zivile Kernkraftwerk unter ihrer Hoheitsgewalt einschliesslich solcher Lagerungs-, Handhabungs- und Bearbeitungseinrichtungen für radioaktives Material, die sich auf demselben Gelände befinden und mit dem Betrieb des Kernkraftwerks unmittelbar zusammenhängen. Ein solches Werk gilt nicht mehr als Kernanlage, sobald alle nuklearen Brennelemente endgültig aus dem Reaktorkern entfernt, in Übereinstimmung mit genehmigten Verfahren sicher gelagert worden sind und die staatliche Stelle einem Stillegungsprogramm zugestimmt hat;
ii)
«staatliche Stelle» für jede Vertragspartei eine oder mehrere Stellen, die von dieser Vertragspartei mit der rechtlichen Befugnis ausgestattet sind, Genehmigungen zu erteilen und Standortwahl, Auslegung, Bau, Inbetriebnahme, Betrieb oder Stilllegung von Kernanlagen zu regeln;
iii)
«Genehmigung» jede dem Antragsteller von der staatlichen Stelle erteilte Ermächtigung, die diesem die Verantwortung für Standortwahl, Auslegung, Bau, Inbetriebnahme, Betrieb und Stilllegung einer Kernanlage überträgt.
 

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