0.730.1 Accordo del 18 novembre 1974 istitutivo di un programma internazionale dell'energia (con All.)

0.730.1 Übereinkommen vom 18. November 1974 über ein Internationales Energieprogramm (mit Anlage)

Art. 45

Per raggiungere gli obiettivi indicati nell’Articolo 44, i Partecipanti daranno piena considerazione ai bisogni e agli interessi di altri Paesi consumatori, particolarmente di quelli in via di sviluppo.

Art. 45

Zur Erreichung der in Artikel 44 aufgeführten Ziele werden die Teilnehmerstaaten die Bedürfnisse und Interessen anderer Ölverbraucherländer, insbesondere der Entwicklungsländer, voll berücksichtigen.

 

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