0.730.1 Accordo del 18 novembre 1974 istitutivo di un programma internazionale dell'energia (con All.)

0.730.1 Übereinkommen vom 18. November 1974 über ein Internationales Energieprogramm (mit Anlage)

Art. 22

Il Consiglio direttivo può decidere, in ogni momento e all’unanimità, di mettere in atto qualsiasi appropriata misura di emergenza, non prevista nel presente Accordo, ove la situazione lo richieda.

Art. 22

Der Verwaltungsrat kann jederzeit einstimmig beschliessen, in diesem Übereinkommen nicht vorgesehene geeignete Notstandsmassnahmen in Kraft zu setzen, falls es die Lage erfordert.

 

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