Gli statuti e le modificazioni degli stessi devono essere comunicati alle due Alte Parti contraenti. Lo stesso vale per i contratti concernenti i diritti e gli obblighi del concessionario riguardo agli azionisti.
Die Statuten und die Änderungen derselben sind den beiden Hohen Vertragspartelen mitzuteilen. Dasselbe gilt für Verträge betreffend die Rechte und Pflichten des Beliehenen gegenüber den Aktionären.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.