0.721.194.545 Convenzione del 5 aprile 1951 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente la correzione della roggia Molinara (Comuni di Chiasso e Como)

0.721.194.545 Abkommen vom 5. April 1951 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Italienischen Republik betreffend die Korrektion der Roggia Molinara (Gemeinden Chiasso und Como)

Art. 2

La spesa per la costruzione del canale nonché per la rimozione ed il ripristino in opera della rete italiana a protezione della linea di confine viene ripartita nel modo seguente:

Quattro quinti al comune di Chiasso ed un quinto al comune di Como, come stabilito nella Convenzione, dell’8 marzo 19504 fra i delegati dei comuni di Chiasso e di Como.

Le spese suppletorie per lavori che si rendessero necessari durante l’esecuzione saranno sopportate dai comuni interessati nella stessa proporzione.

4 Non pubblicata nella RU.

Art. 2

Die Kosten für die Erstellung des Kanals sowie für die Verlegung des italienischen Grenzhages werden wie folgt verteilt:

vier Fünftel gehen zu Lasten der Gemeinde Chiasso und ein Fünftel zu Lasten der Gemeinde Como, entsprechend der Vereinbarung vom 8. März 1950 zwischen den Delegierten der Gemeinden Chiasso und Como.

Die zusätzlichen Kosten für Arbeiten, die sich während der Ausführung als notwendig erweisen sollten, sind von den beiden interessierten Gemeinden im gleichen Verhältnis zu tragen.

 

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