0.721.191.633 Trattato del 10 aprile 1954 fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la correzione del Reno dalla foce dell'Ill al lago di Costanza

0.721.191.633 Staatsvertrag vom 10. April 1954 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Regulierung des Rheines von der Illmündung bis zum Bodensee

Art. 19 Esecuzione delle correzioni

1 Allo scopo di conservare in buone condizioni il tratto del Reno da correggere conformemente al progetto IIIb, gli Stati contraenti eseguiranno di comune accordo nei bacini di formazione degli affluenti del Reno e sul corso di essi le correzioni, chiuse e altre opere necessarie per trattenere le materie travolte dalle acque e prenderanno ove occorra altri provvedimenti atti a diminuirne il cumulo nel letto del fiume.

2 Si cercherà inoltre di ridurre, per quanto è possibile, gl’intoppi cagionati dal trasporto di detriti prodotti dall’erosione e dal cedimento delle rive, mediante lavori di bonifica e misure di carattere forestale.

3 Ciascun Stato sopporta le spese delle opere eseguite sul suo territorio.

Art. 19 Durchführung von Wildbachverbauungen

1 Die Vertragsstaaten werden in gegenseitiger Fühlungnahme im Interesse der Erhaltung der nach dem Umbauprojekt III b regulierten Rheinstrecke in jenen Zuflüssen des Rheines, die ihm Geschiebe zuführen, Verbauungen und Anlagen in den Flussgerinnen und Quellgebieten vornehmen sowie andere wirksame Massnahmen treffen, die geeignet sind, die Geschiebeführung nach Erfordernis zu vermindern.

2 Ausserdem soll der Anfall an Schwebstoffen durch Sanierung von Uferanbrüchen und Bruchlehnen sowie durch forstliche Massnahmen möglichst vermindert werden.

3 Jeder Staat trägt die Kosten der auf seinem Gebiet getroffenen Massnahmen.

 

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