1. L’imposizione dei redditi in ciascuno Stato contraente è disciplinata dalle leggi in vigore in questo Stato, a meno che non sia diversamente previsto in una disposizione della presente Convenzione.
- 2.
- a) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Thailandia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito, senza tener conto dell’esenzione. Pertanto, qualora un’impresa residente di Svizzera ritragga redditi o consegua utili da fonti thailandesi che, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 8 o del paragrafo 5 dell’articolo 13, sono imponibili in Thailandia, l’imposta svizzera prelevata su questi redditi o utili sarà ridotta della metà.
- b)
- Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 sono imponibili in Thailandia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:
- (i)
- computo dell’imposta pagata in Thailandia, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Thailandia; o
- (ii)
- riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o
- (iii)
- esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata in Thailandia sull’ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.
- La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
- c)
- Qualora un residente di Svizzera riceva interessi che, giusta le disposizioni della lettera b) del paragrafo 2 dell’articolo 11, sono imponibili in Thailandia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:
- (i)
- deduzione del 5 per cento sull’ammontare lordo degli interessi in questione, e
- (ii)
- computo del 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi sull’imposta svizzera sul reddito di questo residente calcolata tenendo conto dello sgravio menzionato alla lettera (i) di cui sopra; il computo è determinato conformemente ai principi generali menzionati al paragrafo b).
- d)
- Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che, conformemente all’«Investment Promotion Act (B.E. 2520)», al «Revenue Code (B.E. 2481)» o ad altra legislazione speciale intesa a promuovere lo sviluppo economico della Thailandia, in vigore al momento della firma della presente Convenzione o che fosse introdotta successivamente a titolo di modifica o aggiunta di una legislazione esistente, non sono assoggettati all’imposta thailandese o sono assoggettati ad un’aliquota inferiore a quelle previste al paragrafo 2 dell’articolo 10, al paragrafo 2 dell’articolo 11 o al paragrafo 2 dell’articolo 12, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio del 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, degli interessi e dei canoni. Nel caso dei dividendi, lo sgravio è accordato soltanto se essi non sono esentati dall’imposta svizzera secondo la lettera e).
- e)
- Qualora una società residente di Svizzera riceva dividendi da una società residente della Thailandia, essa fruisce, per quanto concerne la riscossione dell’imposta svizzera afferente a detti dividendi, delle medesime agevolazioni di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente della Svizzera.
3. In Thailandia, l’ammontare dell’imposta svizzera pagata sui redditi provenienti dalla Svizzera viene computato sull’imposta thailandese prelevata su questi redditi. L’ammontare computato non può tuttavia eccedere l’ammontare dell’imposta thailandese, calcolata prima del computo, su questi redditi.