0.672.962.31 Convenzione del 21 marzo 2017 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con prot.)

0.672.962.31 Abkommen vom 21. März 2017 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Islamischen Republik Pakistan zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen (mit Prot.)

Art. 29 Denuncia

La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione dopo la sua entrata in vigore per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso, la Convenzione cessa di essere applicabile:

a)
per quanto concerne il Pakistan, agli anni fiscali che iniziano il 1° luglio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data;
b)
per quanto concerne la Svizzera, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data.

Art. 29 Kündigung

Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem Vertragsstaat gekündigt wird. Jeder Vertragsstaat kann das Abkommen auf diplomatischem Weg unter Einhaltung einer Frist von mindestens sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres kündigen. In diesem Fall findet das Abkommen nicht mehr Anwendung:

a)
in Pakistan auf die Steuerjahre, die am oder nach dem 1. Juli des auf die Kündigung folgenden Kalenderjahres beginnen;
b)
in der Schweiz auf die Steuerjahre, die am oder nach dem 1. Januar des auf die Kündigung folgenden Kalenderjahres beginnen.
 

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