0.672.936.72 Convenzione del 12 giugno 1966 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord intesa ad attenuare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni

0.672.936.72 Abkommen vom 12. Juni 1956 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland zur Milderung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Erbschaftssteuern

Art. IX

1 La presente convenzione deve essere ratificata e gli strumenti di ratificazione devono essere scambiati a Berna, il più presto possibile.

2 La presente convenzione entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione ed è applicabile alle successioni delle persone che sono morte in detto giorno o dopo.

Art. IX

1 Das vorliegende Abkommen soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen so bald als möglich in Bern ausgetauscht werden.

2 Das vorliegende Abkommen tritt am Tage des Austausches der Ratifikationsurkunden in Kraft und findet Anwendung auf Erbfälle von Personen, die an oder nach diesem Tage sterben.

 

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