0.632.316.411 Accordo di libero scambio del 14 luglio 2010 tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS (con all.)

0.632.316.411 Freihandelsabkommen vom 14. Juli 2010 zwischen der Republik Peru und den EFTA-Staaten (mit Anhängen)

Art. 1214 Domanda di chiarimenti sul rapporto finale

1.  Entro i 10 giorni successivi alla data di presentazione del rapporto finale, una Parte alla controversia può presentare al tribunale arbitrale una domanda scritta per ottenere chiarimenti su qualsiasi decisione o raccomandazione del rapporto che la suddetta Parte ritiene ambigua. Il tribunale arbitrale è tenuto a rispondere a tale domanda entro 10 giorni dalla data della sua presentazione.

2.  La presentazione di una domanda conformemente al paragrafo 1 non riguarda i termini di cui all’articolo 12.16 (Attuazione del rapporto finale e compensazione) e all’articolo 12.17 (Mancata attuazione e sospensione dei vantaggi), salvo diversa indicazione del tribunale arbitrale.

Art. 1214 Antrag auf Klärung des Schiedsspruchs

1.  Eine Streitpartei kann innert 10 Tagen nach Vorlage des Schiedsspruchs dem Schiedsgericht den schriftlichen Antrag auf Klärung jeglicher Feststellung oder Empfehlung im Schiedsspruch unterbreiten, die sie für unklar hält. Das Schiedsgericht beantwortet den Antrag innert 10 Tagen nach der Einreichung.

2.  Die Einreichung eines Antrags nach Absatz 1 lässt die Fristen gemäss Artikel 12.16 (Umsetzung des Schiedsspruchs und Ausgleich) und Artikel 12.17 (Nichtumsetzung und Aussetzung von Vorteilen) unberührt, sofern das Gericht nicht anders entscheidet.

 

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