Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti garantiscono l’effettiva apertura reciproca dei rispettivi appalti pubblici.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.