0.632.311.231 Accordo di libero scambio del 17 dicembre 2009 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Albania (con all. e prot.)

0.632.311.231 Freihandelsabkommen vom 17. Dezember 2009 zwischen den EFTA-Staaten und der Republik Albanien (mit Anhängen und Prot.)

Art. 27 Pagamenti per transazioni correnti

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 29, le Parti si impegnano a consentire che tutti i pagamenti per transazioni correnti siano effettuati in una valuta liberamente convertibile.

Art. 27 Zahlungen für laufende Geschäfte

Unter Vorbehalt der Bestimmungen von Artikel 29 lassen die Vertragsparteien jegliche Zahlungen für laufende Geschäfte in einer frei konvertierbaren Währung zu.

 

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