0.632.20 Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (con allegati)

0.632.20 Abkommen vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation (mit Anhängen)

annex3/lvlu1/Art. 12 Procedure dei panel

1.  Salvo diversa decisione del panel previa consultazione delle Parti della controversia, i panel seguono le Procedure di lavoro di cui all’Appendice 3.

2.  Le procedure dei panel dovrebbero consentire una flessibilità sufficiente a garantire relazioni di alta qualità da parte dei panel, senza inutilmente ritardare i lavori dei panel.

3.  Dopo aver consultato le Parti della controversia, i componenti del panel stabiliscono, il più presto possibile e ogniqualvolta possibile entro una settimana da quando sono stati concordati la composizione e il mandato del panel, il calendario dei lavori del panel, tenendo conto, se del caso, delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 9.

4.  Nello stabilire il calendario dei lavori, il panel prevede tempi sufficienti a permettere alle Parti della controversia di preparare le loro comunicazioni.

5.  I panel dovrebbero stabilire scadenze precise entro le quali le Parti devono presentare le loro comunicazioni scritte e le Parti dovrebbero rispettare tali scadenze.

6.  Ciascuna delle Parti della controversia deposita le sue comunicazioni scritte presso il Segretariato perché vengano immediatamente trasmesse al panel e alla controparte o alle controparti nella controversia. La Parte che ha sporto reclamo presenta la sua prima comunicazione prima che la Parte chiamata a rispondere presenti la sua prima comunicazione, a meno che il panel decida, nello stabilire il calendario di cui al paragrafo 3 e previa consultazione con le Parti della controversia, che le Parti devono presentare le loro comunicazioni simultaneamente. Quando è previsto che le prime comunicazioni debbano essere presentate in successione, il panel stabilisce un termine preciso entro il quale deve ricevere la comunicazione della Parte chiamata a rispondere. Le comunicazioni scritte successive sono presentate simultaneamente.

7.  Quando le Parti della controversia non sono riuscite a trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente, il panel presenta le sue constatazioni sotto forma di relazione scritta al DSB. In questi casi, la relazione di un panel espone le sue constatazioni sui fatti, sull’applicabilità delle disposizioni pertinenti e sulla logica cui si ispirano le sue constatazioni ed eventuali raccomandazioni. Quando si è trovata una soluzione della questione tra le Parti della controversia, la relazione del panel si limita ad una breve descrizione del caso e all’indicazione che si è trovata una soluzione.

8.  Per rendere le procedure più efficienti, il periodo nel corso del quale il panel effettua il suo esame, dalla data in cui si sono concordati la composizione e il mandato del panel alla data in cui si presenta la relazione finale alle Parti della controversia, non supera in generale i sei mesi. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il panel cerca di presentare la sua relazione alle Parti della controversia entro tre mesi.

9.  Qualora il panel ritenga di non poter presentare la sua relazione entro sei mesi, o entro tre mesi nei casi urgenti, informa per iscritto il DSB dei motivi del ritardo, indicando nel contempo il termine entro il quale prevede di poterlo fare. In nessun caso il periodo compreso tra la costituzione del panel e la presentazione della relazione ai Membri deve superare i nove mesi.

10.  Nel contesto delle consultazioni relative a una misura adottata da un paese in via di sviluppo Membro, le Parti possono concordare di prorogare i periodi di cui all’articolo 4, paragrafi 7 e 8. Se, una volta trascorso il periodo in questione, le Parti impegnate nelle consultazioni non riescono a concordare che le consultazioni sono concluse, il Presidente del DSB decide, previa consultazione delle Parti, se prorogare il periodo in questione e, in caso affermativo, di quanto prorogarlo. Nell’esaminare un reclamo nei confronti di un paese in via di sviluppo Membro, inoltre, il panel accorda al paese in via di sviluppo Membro il tempo sufficiente a preparare e presentare le sue argomentazioni. Nessuna iniziativa presa ai sensi del presente paragrafo pregiudica le disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 1, né dell’articolo 21, paragrafo 4.

11.  Quando una o più Parti di una controversia sono paesi in via di sviluppo Membri, la relazione del panel indica esplicitamente in che modo si è tenuto conto delle disposizioni pertinenti in materia di trattamento differenziato e più favorevole per i paesi in via di sviluppo Membri figuranti negli Accordi contemplati indicati dal paese in via di sviluppo Membro nel corso delle procedure di risoluzione delle controversie.

12.  Il panel può sospendere i suoi lavori in qualsiasi momento a richiesta della Parte che ha sporto reclamo per un periodo non superiore ai dodici mesi. Nel caso di una simile sospensione, i limiti temporali di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente articolo, all’articolo 20, paragrafo 1 e all’articolo 21, paragrafo 4 sono estesi di un periodo pari al periodo di sospensione dei lavori. Qualora i lavori del panel siano stati sospesi per più di dodici mesi, l’autorizzazione alla costituzione del panel scade.

lvlu28/lvlu1/Art. 12 Verfahren der Sondergruppen

1.  Die Sondergruppen halten die Arbeitsverfahren nach Anlage 3 ein, sofern sie nach Anhörung der Streitparteien nichts anderes beschliessen.

2.  Die Verfahren der Sondergruppen sollen so flexibel sein, dass sie Berichte von hoher Qualität gewährleisten, ohne das Verfahren über Gebühr zu verzögern.

3.  Nach Anhörung der Streitparteien legen die Mitglieder der Sondergruppe möglichst rasch, wenn möglich aber innerhalb einer Woche, nachdem die Zusammensetzung und das Mandat der Sondergruppe vereinbart wurden, den Zeitplan für das Sondergruppenverfahren fest, wobei sie gegebenenfalls Artikel 4 Absatz 9 berücksichtigen.

4.  Bei der Festlegung des Zeitplans für das Sondergruppenverfahren räumt die Sondergruppe den Streitparteien genügend Zeit für die Vorbereitung ihrer Stellungnahmen ein.

5.  Die Sondergruppen sollen genaue Fristen für die Einreichung schriftlicher Stellungnahmen der Parteien festsetzen; die Parteien sollen diese Fristen einhalten.

6.  Jede Streitpartei reicht ihre schriftlichen Stellungnahmen beim Sekretariat ein, das sie sofort der Sondergruppe und der anderen Streitpartei oder den anderen Streitparteien übermittelt. Die beschwerdeführende Partei gibt ihre erste Stellungnahme vor der ersten Stellungnahme der beklagten Partei ab, sofern die Sondergruppe bei der Festlegung des Zeitplans nach Absatz 3 und nach Absprache mit den Streitparteien nicht entscheidet, dass die Parteien ihre ersten Stellungnahmen gleichzeitig abgeben sollen. Werden die ersten Stellungnahmen nacheinander eingereicht, so setzt die Sondergruppe eine genaue Frist für das Einreichen der Stellungnahme der beklagten Partei fest. Alle weiteren schriftlichen Stellungnahmen werden gleichzeitig abgegeben.

7.  Sind die Streitparteien zu keiner Lösung gelangt, die alle Beteiligten zufriedenstellt, so legt die Sondergruppe ihre Feststellungen in Form eines schriftlichen Berichts an das DSB vor. Der Bericht der Sondergruppe enthält in diesem Fall den Sachverhalt, die Anwendbarkeit der einschlägigen Bestimmungen und die Hauptgründe für ihre Feststellungen und Empfehlungen. Wurde eine Angelegenheit von den Streitparteien einvernehmlich beigelegt, so beschränkt sich der Bericht der Sondergruppe auf eine kurze Darstellung des Falles und auf die Feststellung, dass eine Lösung erzielt wurde.

8.  Um die Verfahren zügiger zu gestalten, beträgt die Dauer der Prüfung durch die Sondergruppe vom Zeitpunkt an, zu dem die Zusammensetzung der Sondergruppe und ihr Mandat vereinbart wurden, bis zur Vorlage des Schlussberichts an die Streitparteien grundsätzlich höchstens sechs Monate. In dringenden Fällen, wenn beispielsweise verderbliche Waren betroffen sind, bemüht sich die Sondergruppe, ihren Bericht den Streitparteien innerhalb von drei Monaten vorzulegen.

9.  Ist die Sondergruppe der Auffassung, dass sie ihren Bericht nicht innerhalb von sechs Monaten bzw. in dringenden Fällen nicht innerhalb von drei Monaten vorlegen kann, so teilt sie dem DSB schriftlich die Gründe für die Verzögerung mit und nennt die Frist, innerhalb deren sie den Bericht voraussichtlich vorlegen wird. Auf keinen Fall sollen von der Einsetzung der Sondergruppe bis zur Übermittlung des Berichts an die Mitglieder mehr als neun Monate vergehen.

10.  Bei Konsultationen über eine von einem Entwicklungsland-Mitglied getroffene Massnahme können die Parteien vereinbaren, die in Artikel 4 Absätze 7 und 8 festgesetzten Fristen zu verlängern. Können sich die Konsultationsparteien nach Ablauf der entsprechenden Frist nicht darauf einigen, dass die Konsultationen abgeschlossen sind, so entscheidet der Vorsitzende des DSB nach Anhörung der Parteien, ob und gegebenenfalls wie lange die entsprechende Frist verlängert wird. Ausserdem räumt die Sondergruppe Entwicklungsland-Mitgliedern bei der Prüfung von Beschwerden, die gegen sie vorliegen, genügend Zeit für die Ausarbeitung und Darlegung ihrer Argumente ein. Massnahmen nach diesem Absatz sind nicht auf Artikel 20 Absatz 1 und Artikel 21 Absatz 4 anwendbar.

11.  Ist mindestens eine Partei Entwicklungsland-Mitglied, so wird im Bericht der Sondergruppe ausdrücklich angegeben, wie den einschlägigen Bestimmungen über eine differenzierte und günstigere Behandlung von Entwicklungsland-Mitgliedern Rechnung getragen wurde, die Bestandteil der unter die Vereinbarung fallenden Übereinkünfte sind und auf die sich das Entwicklungsland-Mitglied im Laufe der Streitbeilegungsverfahren berufen hat.

12.  Die Sondergruppe kann auf Ersuchen der beschwerdeführenden Partei ihre Arbeit jederzeit für höchstens zwölf Monate aussetzen. In diesem Fall werden die in den Absätzen 8 und 9 sowie in Artikel 20 Absatz 1 und Artikel 21 Absatz 4 festgesetzten Fristen um den Zeitraum der Aussetzung der Arbeit verlängert. Wurde die Arbeit der Sondergruppe für mehr als zwölf Monate ausgesetzt, so wird die Einsetzung der Sondergruppe hinfällig.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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