Il confine può essere varcato, senza dover osservare le disposizioni altrimenti vigenti, per prestare o chiedere soccorso nelle zone di confine in caso d’infortunio o di catastrofe.
Die Staatsgrenze darf ohne Beachtung der sonst hiefür geltenden Rechtsvorschriften überschritten werden, um bei Unglücks‑ oder Katastrophenfällen in der Grenzzone Hilfe zu leisten oder in Anspruch zu nehmen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.