0.631.256.913.63 Accordo del 21 maggio 1970 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine

0.631.256.913.63 Abkommen vom 21. Mai 1970 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über den Grenzübertritt von Personen im kleinen Grenzverkehr

Art. 3a Lasciapassare di transito

(1)  Ai cittadini degli Stati contraenti come anche ai cittadini di Stati terzi, che nell’altro Stato contraente non sono sottoposti all’obbligo del visto, che non dispongano di una carta d’identità valida per il passaggio del confine, ma di una carta d’identità ufficiale munita di fotografia, può essere rilasciato, per viaggi attraverso l’altra zona di confine su brevi tratti di collegamento, un lasciapassare in forma di lasciapassare di transito.

(2)  Il lasciapassare di transito deve indicare il cognome e il nome del titolare.

(3)  I passeggeri di un autoveicolo o i membri di una comitiva possono, sempreché siano cittadini di uno Stato contraente, essere annotati numericamente in un lasciapassare di transito, compilato secondo il capoverso (1).

(4)  Il lasciapassare di transito autorizza il titolare e i passeggeri di un autoveicolo, annotati numericamente, oppure i membri di una comitiva, a transitare attraverso l’altra zona di confine, su un breve tratto di collegamento, senza fermata.

4 Introdotto dal n. 2 dello Scambio di lettere del 22 dic. 1975, in vigore dal 22 ago. 1976 (RS 0.631.256.913.631).

Art. 3a Transitausflugsschein

(1)  Angehörigen der Vertragsstaaten sowie im andern Vertragsstaat nicht der Visumspflicht unterstehenden Drittausländern, die kein gültiges Grenzübertrittspapier, aber einen amtlichen, mit einer Fotografie versehenen Ausweis besitzen, kann für Reisen durch die andere Grenzzone auf kurzen Verbindungsstrecken ein Ausflugsschein in der Form des Transitausflugsscheins ausgestellt werden.

(2)  Der Transitausflugsschein muss den Namen und Vornamen des Inhabers enthalten.

(3)  Mitfahrer in einem Kraftfahrzeug oder Mitglieder von Reisegruppen können, sofern sie Angehörige der Vertragsstaaten sind, in einem nach Absatz 1 ausgestellten Transitausflugsschein zahlenmässig vermerkt werden.

(4)  Der Transitausflugsschein berechtigt den Inhaber und die zahlenmässig vermerkten Mitfahrer in einem Kraftfahrzeug oder Mitglieder einer Reisegruppe, die andere Grenzzone auf einer kurzen Verbindungsstrecke ohne Aufenthalt zu durchreisen.

3 Eingefügt durch Ziff. 2 des Briefwechsels vom 22. Dez. 1975, in Kraft seit 22. Aug. 1976 (SR 0.631.256.913.631).

 

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