0.631.252.945.461.4 Accordo del 24 novembre 2015 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione ferroviaria di Chiasso ed al controllo in corso di viaggio sulla tratta Lugano-Como

0.631.252.945.461.4 Vereinbarung vom 24. November 2015 zwischen der Schweiz und Italien über die Errichtung nebeneinanderliegender Grenzabfertigungsstellen im Bahnhof Chiasso und die Grenzabfertigung während der Fahrt auf der Strecke Lugano-Como

Art. 5

La zona include anche il pendio del terrapieno o della trincea, ove è tracciata la linea ferroviaria; se il terreno è pianeggiante, la zona si estende fino a 5 metri parallelamente alla rotaia esterna. Restano in ogni caso escluse dalla zona le proprietà private, le pubbliche vie che la costeggiano e i passaggi aperti al pubblico che passano sopra o sotto la zona, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 8.

Art. 5

Die Zone umfasst auch den Abhang des Bahndamms oder des Geländeeinschnitts, in dem die Bahnlinie verläuft; in ebenem Gelände erstreckt sich die Zone bis 5 m vom äusseren Schienenstrang entfernt. Nicht zur Zone gehören aber in jedem Fall all die privaten Grundstücke, öffentliche Wege entlang der Zone und der Öffentlichkeit zugängliche Ober- und Unterführungen, unter Vorbehalt der Bestimmungen von Artikel 8.

 

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