0.631.252.945.460 Convenzione dell'11 marzo 1961 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio (con Protocollo finale)

0.631.252.945.460 Abkommen vom 11. März 1961 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Italienischen Republik über die nebeneinanderliegenden Grenzabfertigungsstellen und die Grenzabfertigung während der Fahrt (mit Schlussprotokoll)

Art. 13

Gli agenti dello Stato limitrofo chiamati, in applicazione della presente Convenzione, a esercitare le loro funzioni nella zona, possono portare la loro uniforme nazionale o un segno distintivo visibile; essi possono, nella zona come pure nel tratto tra il loro luogo di servizio e il loro domicilio, portare le proprie armi regolamentari. L’uso di tali armi è, tuttavia, consentito soltanto in caso di legittima difesa.

Art. 13

Die Bediensteten des Nachbarstaates, die in Anwendung dieses Abkommens ihren Dienst in der Zone auszuüben haben, können ihre Dienstuniform oder ein sichtbares Kennzeichen tragen; sie können in der Zone sowie auf dem Weg zwischen ihrem Dienstort und ihrem Wohnort ihre Dienstwaffen tragen. Der Gebrauch dieser Waffen ist jedoch nur im Falle der Notwehr gestattet.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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