0.631.252.945.43 Convenzione del 15 dicembre 1882 tra la Svizzera e l'Italia pel servizio daziario nelle stazioni internazionali di Chiasso e Luino

0.631.252.945.43 Übereinkunft vom 15. Dezember 1882 zwischen der Schweiz und Italien über den Zolldienst in den internationalen Bahnhöfen Chiasso und Luino

Art. 7

Il personale stesso, oltre a sorvegliare i magazzini e luoghi di deposito per le merci destinate ad entrare nel proprio Stato, avrà il diritto di accesso in tutti gli altri magazzini e luoghi di deposito di merci nel circuito della stazione durante il servizio giornaliero, e potrà assistere alle operazioni di scarico, carico e pesatura che si eseguiscono dagli agenti della strada ferrata.

Art. 7

Das Personal hat, nebst der Überwachung der Magazine und Lagerstätten für die zur Einfuhr in den eigenen Staat bestimmten Waren, das Recht des Zutritts zu allen andern Magazinen und Lagerstätten von Waren im Umkreis der Station während des Tagesdienstes, und kann den Abladungen, Verladungen und Wägungen beiwohnen, welche die Bahnangestellten vornehmen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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