0.631.252.945.43 Convenzione del 15 dicembre 1882 tra la Svizzera e l'Italia pel servizio daziario nelle stazioni internazionali di Chiasso e Luino

0.631.252.945.43 Übereinkunft vom 15. Dezember 1882 zwischen der Schweiz und Italien über den Zolldienst in den internationalen Bahnhöfen Chiasso und Luino

Art. 19

In conformità dell’art. 11 della Convenzione di Berna del 23 dicembre 18736, le due amministrazioni doganali potranno fare accompagnare dal loro personale i convogli dalla stazione internazionale alla prima stazione al di là del confine e viceversa.

Art. 19

Gemäss Artikel 11 der Übereinkunft von Bern vom 23. Dezember 18737 können die beiden Zollverwaltungen durch ihr Personal die Züge von der internationalen Station bis zur ersten Station jenseits der Grenze, und umgekehrt, begleiten lassen.

 

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