0.631.252.945.43 Convenzione del 15 dicembre 1882 tra la Svizzera e l'Italia pel servizio daziario nelle stazioni internazionali di Chiasso e Luino

0.631.252.945.43 Übereinkunft vom 15. Dezember 1882 zwischen der Schweiz und Italien über den Zolldienst in den internationalen Bahnhöfen Chiasso und Luino

Art. 13

La visita dei bagagli, compresovi il piccolo bagaglio a mano dei viaggiatori, e le relative operazioni doganali, saranno eseguite simultaneamente dai due Uffici nella sala comune a ciò destinata e subito dopo l’arrivo dei convogli, affinchè sia possibile il pronto proseguimento dei suddetti oggetti e viaggiatori colla medesima corsa.

Art. 13

Die Revision des Gepäcks, mit Inbegriff des kleinen Handgepäcks der Passagiere, und die betreffenden Zollabfertigungen sind gleichzeitig durch die beiden Büros in dem hiezu bestimmten gemeinschaftlichen Saale und sofort nach Ankunft des Zuges vorzunehmen, damit die Weiterbeförderung der genannten Gegenstände und Passagiere mit dem gleichen Zuge möglich sei.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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