0.631.252.945.43 Convenzione del 15 dicembre 1882 tra la Svizzera e l'Italia pel servizio daziario nelle stazioni internazionali di Chiasso e Luino

0.631.252.945.43 Übereinkunft vom 15. Dezember 1882 zwischen der Schweiz und Italien über den Zolldienst in den internationalen Bahnhöfen Chiasso und Luino

Art. 11

Nello scopo di agevolare agli impiegati ed agli agenti dell’Ufficio doganale dello Stato vicino l’adempimento del loro mandato, l’Ufficio doganale dello Stato in cui è situata la stazione dovrà, ogni qualvolta ne sia richiesto, ordinare immediatamente alle sue guardie di prestare aiuto ai detti impiegati ed agenti, senza che possano addebitarsi spese di sorta all’amministrazione dell’altro Stato.

Art. 11

Um den Angestellten und den Agenten des Zollbüros des Nachbarstaates die Erfüllung ihrer Aufgabe zu erleichtern, soll das Zollbüro des Staates, in welchem die Station liegt, jeweilen auf gestelltes Verlangen, sofort seine Wächter anweisen, den genannten Angestellten und Agenten Beistand zu leisten, ohne dass dafür der Verwaltung des andern Staates irgendwelche Kosten überbunden werden dürfen.

 

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