0.631.252.934.951.1 Scambio di note 1o dicembre 1971 tra la Svizzera e la Francia concernente l'istituzione, a Châtelard (Vallese), di un ufficio a controlli nazionali abbinati

0.631.252.934.951.1 Notenaustausch vom 1. Dezember 1971 zwischen der Schweiz und Frankreich über die Errichtung nebeneinanderliegender Grenzabfertigungsstellen in Châtelard (Wallis)

Art. 6

Gli agenti francesi delle dogane e della polizia, uniformati e con le armi regolamentari, sono autorizzati a impiegare la ferrovia in provenienza da Vallorcine fino alla stazione di Châtelard e viceversa, per recarsi nella zona relativa al traffico stradale e per il ritorno. Essi devono passare lungo la via più corta per recarsi dalla Stazione alla zona di cui si tratta e viceversa.

Art. 6

Die französischen Zoll‑ und Polizeibediensteten sind berechtigt, in Uniform und mit ihren Dienstwaffen die Eisenbahn von Vallorcine nach Châtelard und umgekehrt zu benützen, um sich in die Strassenverkehrs‑Zone zu begeben und von dort zurückzukehren. Vom Bahnhof zur genannten Zone und umgekehrt haben sie den kürzesten Weg einzuhalten.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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