1. Gli agenti dello Stato limitrofo, chiamati, in applicazione della presente Convenzione, a esercitare le loro funzioni nella zona, sono dispensati dall’obbligo del passaporto e del visto. Essi sono autorizzati a passare la frontiera e a recarsi sul luogo del proprio servizio, comprovando la loro identità e la loro qualifica con l’esibizione di documenti ufficiali.
2. Le competenti autorità dello Stato di soggiorno si riservano il diritto di chiedere alle autorità dello Stato limitrofo il richiamo di determinati agenti.
1. Die Bediensteten des Nachbarstaates, die in Anwendung dieses Abkommens ihren Dienst in der Zone auszuüben haben, sind vom Pass- und Visumszwang befreit. Gegen Vorweisung eines amtlichen Ausweises über Identität und dienstliche Stellung sind sie berechtigt, die Grenze zu überschreiten und sich an ihren Dienstort zu begeben.
2. Die zuständigen Behörden des Gebietsstaates behalten sich das Recht vor, von den Behörden des Nachbarstaates die Abberufung bestimmter Bediensteter zu verlangen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.