0.631.252.512 Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con allegati)

0.631.252.512 Zollabkommen vom 14. November 1975 über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) (mit Anlagen)

annex11/lvlu1/pArt. 1/Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

a)
«sistema internazionale eTIR»: il sistema delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) concepito per consentire lo scambio elettronico di informazioni tra gli attori partecipanti al regime eTIR;
b)
«specifiche eTIR»: le specifiche concettuali, funzionali e tecniche del regime eTIR adottate e modificate conformemente alle disposizioni dell’articolo 5 del presente Allegato;
c)
«dati TIR anticipati»: i dati comunicati alle autorità competenti del Paese di partenza, conformemente alle specifiche eTIR, che indicano l’intenzione del titolare di assoggettare le merci al regime eTIR;
d)
«dati di modifica anticipati»: i dati comunicati alle autorità competenti del Paese in cui è chiesta una modifica dei dati della dichiarazione, conformemente alle specifiche eTIR, che indicano l’intenzione del titolare di modificare i dati della dichiarazione;
e)
«dati della dichiarazione»: i dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati accettati dalle autorità competenti;
f)
«dichiarazione»: l’atto con cui il titolare, o il suo rappresentante, indica, conformemente alle specifiche eTIR, l’intenzione di assoggettare le merci al regime eTIR. Dal momento in cui la dichiarazione è accettata dalle autorità competenti, sulla base dei dati TIR anticipati o dei dati di modifica anticipati, e i dati della dichiarazione sono trasferiti al sistema internazionale eTIR, essa costituisce l’equivalente giuridico di un libretto TIR accettato;
g)
«documento di accompagnamento»: il documento stampato generato elettronicamente dal sistema doganale, dopo l’accettazione della dichiarazione, in linea con gli orientamenti contenuti nelle specifiche tecniche eTIR. Il documento di accompagnamento può essere utilizzato per registrare eventi verificatisi nel corso del trasporto e sostituisce il processo verbale di accertamento a norma dell’articolo 25 della presente Convenzione e per la procedura di riserva;
h)
«autenticazione»: un processo elettronico che consente di confermare l’identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica oppure l’origine e l’integrità di dati in formato elettronico.

annex8/lvlu1/lvlu2/Art. 13

(1)  Die TIR-Kontrollkommission und das TIR-Sekretariat werden durch einen Betrag auf jedes von einer der in Artikel 6 genannten internationalen Organisationen ausgegebene Carnet TIR finanziert, bis andere Finanzierungsquellen gefunden sind. Der Betrag ist vom Verwaltungsausschuss zu genehmigen.

(2)  Das Verfahren für die Finanzierung der Tätigkeit der TIR-Kontrollkommission und des TIR-Sekretariats ist vom Verwaltungsausschuss zu genehmigen.

 

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