0.631.252.512 Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con allegati)

0.631.252.512 Zollabkommen vom 14. November 1975 über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) (mit Anlagen)

annex11/lvlu1/pArt. 1/Art. 10 Procedura di riserva

1. Se per motivi tecnici non è possibile avviare il regime eTIR presso l’ufficio doganale di partenza, il titolare del libretto TIR può ricorrere al regime TIR.

2. Se un regime eTIR è stato avviato, ma non può essere continuato per motivi tecnici, le autorità competenti accettano il documento di accompagnamento e lo trattano secondo la procedura descritta nelle specifiche eTIR, a condizione che siano disponibili informazioni aggiuntive provenienti da altri sistemi elettronici, come descritto nelle specifiche funzionali e tecniche.

3. Le autorità competenti delle Parti contraenti hanno anche il diritto di chiedere alle associazioni garanti nazionali di confermare che la garanzia è valida e che il trasporto TIR è effettuato nell’ambito del regime eTIR, nonché di fornire altre informazioni pertinenti per il trasporto TIR.

4. La procedura descritta al paragrafo 3 è definita di comune accordo fra le autorità competenti e l’associazione garante nazionale, come stabilito all’Allegato 9 parte prima paragrafo 1 lettera d.

annex11/lvlu1/pArt. 1/Art. 8 Gegenseitige Anerkennung der Authentifizierung des Inhabers

Die Authentifizierung des Inhabers durch die zuständigen Behörden der durch Anlage 11 gebundenen Vertragsparteien, die die Anmeldung oder die Änderung von Daten der Anmeldung annehmen, werden von den zuständigen Behörden aller nachfolgenden durch Anlage 11 gebundenen Vertragsparteien während des gesamten TIR‐Transports anerkannt.

 

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