0.631.252.511 Convenzione doganale del 15 gennaio 1959 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con All. e Protocollo di firma)

0.631.252.511 Zollabkommen vom 15. Januar 1959 über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) (mit Anlagen und Unterzeichnungsprotokoll)

annex6/lvlu1/Art. 3 Sistemi di chiusura

1 Le porte e tutti gli altri mezzi di chiusura della cassa mobile devono essere provveduti d’un dispositivo che permetta una piombatura doganale semplice ed efficace. Il dispositivo va saldato alle pareti delle porte, se sono metalliche, oppure fissato con dei bulloni, i cui dadi saranno superiormente ribaditi o saldati all’interno.

2 Le cerniere devono essere congegnate e applicate in maniera, che le porte e gli altri mezzi di chiusura non possano, quando siano chiuse, essere tolti dai gangheri; le viti, i paletti, i perni e altri chiavistelli devono essere saldati alle parti esterne delle cerniere. Simili cautele non sono necessarie, quando le porte e altri mezzi di chiusura abbiano un dispositivo di chiusura non accessibile dall’esterno, il quale, se chiuso, impedisca lo sgangheramento delle porte.

3 Le porte devono essere costruite in maniera, che coprano tutti gli interstizi e assicurino una chiusura completa ed efficace.

4 La cassa mobile va provveduta d’un dispositivo che protegga adeguatamente la piombatura doganale, oppure va costruita in maniera, che questa sia adeguatamente protetta.

annex8/lvlu1/Art. 4 Spezialbehälter

1 Die vorstehenden Vorschriften gelten auch für Isolier‑ und Kühlbehälter, Tankbehälter, Möbelbehälter und für besonders für den Lufttransport gebaute Behälter, soweit sie mit den technischen Eigenarten vereinbar sind, die sich aus der Zweckbestimmung dieser Behälter ergeben.

2 Flanschen (Abschlussdeckel), Leitungshähne und Mannlöcher von Tankbehältern müssen so beschaffen sein, dass ein einfacher und wirksamer Zollverschluss möglich ist.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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