1 I Paesi membri della Commissione economica per l’Europa, e quelli che vi sono ammessi a titolo consultivo, conformemente al paragrafo 8 del mandato conferito alla medesima, possono divenire Parti contraenti della presente Convenzione:
2 I Paesi autorizzati a partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l’Europa, conformemente al paragrafo 11 del mandato conferito alla medesima, possono divenire Parti contraenti della presente Convenzione, aderendovi dopo che sia entrata in vigore.
3 La Convenzione è aperta alla firma fino al 15 aprile 1959. A contare da tale giorno essa è aperta all’adesione.
4 La ratificazione o l’adesione si opera mediante il deposito d’uno strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
1 Dieses Abkommen tritt am neunzigsten Tage in Kraft, nachdem fünf der in Artikel 39 Absatz 1 bezeichneten Länder es ohne Vorbehalt der Ratifikation unterzeichnet oder ihre Ratifikations‑ oder Beitrittsurkunde hinterlegt haben.
2 Für jedes Land, das dieses Abkommen ratifiziert oder ihm beitritt, nachdem fünf Länder es ohne Vorbehalt der Ratifikation unterzeichnet oder ihre Ratifikations- oder Beitrittsurkunde hinterlegt haben, tritt das Abkommen am neunzigsten Tage nach Hinterlegung seiner Ratifikations‑ oder Beitrittsurkunde in Kraft.
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