0.631.251.7 Convenzione doganale del 18 maggio 1956 concernente l'importazione temporanea, per uso privato, di imbarcazioni da diporto e di aeromobili (con All. e Protocollo di firma)

0.631.251.7 Zollabkommen vom 18. Mai 1956 über die vorübergehende Einfuhr von Wasserfahrzeugen und Luftfahrzeugen zum eigenen Gebrauch (mit Anlagen und Unterzeichnungsprotokoll)

Art. 45

Dopo il 31 agosto 1956, il testo originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà delle copie autenticate a ciascun Paese indicato nell’articolo 33, capoversi 1 e 2.

Art. 45

Nach dem 3 1. August 19 5 6 wird die Urschrift dieses Abkommens beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt, der allen in Artikel 33 Absätze 1 und 2 bezeichneten Ländern beglaubigte Abschriften übersendet.

 

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