0.631.242.03 Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (con All.)

0.631.242.03 Übereinkommen vom 20. Mai 1987 zur Vereinfachung der Förmlichkeiten im Warenverkehr (mit Anhängen)

annexII/lvlu1/lvlu3/Art. 6

(1)  Per l’esportazione di merci dal territorio di una parte contraente sono richiesti gli esemplari 1, 2 e 3, conformi ai modelli riportati nell’appendice 1 dell’allegato 1, oppure gli esemplari 1/6, 2/7 e 3/8 conformi ai modelli riportati nell’appendice 2 dell’allegato I.

(2)  Ai fini del transito, devono essere utilizzati gli esemplari n. 1, 4 e 5 conformi al modello figurante nell’appendice 1 dell’allegato I o gli esemplari n. 1/6 e 4/5 (due volte) conformi al modello figurante nell’appendice 2 dell’allegato I.

(3)  Per l’importazione di merci nel territorio di una parte contraente, sono richiesti gli esemplari 6, 7 e 8, conformi ai modelli contenuti nell’appendice 1 dell’allegato I, oppure gli esemplari 1/6, 2/7 e 3/8, conformi ai modelli contenuti nell’appendice 2 dell’allegato I.

annexII/lvlu1/lvlu3/Art. 6

(1)  Für die Ausfuhr von Waren aus dem Gebiet einer Vertragspartei werden die Exemplare 1, 2 und 3 des Musters in Anlage 1 zu Anhang I oder die Exemplare 1/6, 2/7 und 3/8 des Musters in Anlage 2 zu Anhang I benötigt.

(2)  Für Versandverfahren werden die Exemplare 1, 4 und 5 des Musters in Anlage 1 zu Anhang I oder die Exemplare 1/6 und 4/5 (doppelt) des Musters in Anlage 2 zu Anhang I benötigt.

(3)  Für die Einfuhr von Waren in das Gebiet einer Vertragspartei werden die Exemplare 6, 7 und 8 des Musters in Anlage 1 zu Anhang I oder die Exemplare 1/6, 2/7 und 3/8 des Musters in Anlage 2 zu Anhang I benötigt.

 

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