0.631.242.03 Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (con All.)

0.631.242.03 Übereinkommen vom 20. Mai 1987 zur Vereinfachung der Förmlichkeiten im Warenverkehr (mit Anhängen)

Art. 13

Le Parti contraenti si tengono reciprocamente informate delle disposizioni che esse adottano per l’attuazione della presente Convenzione.

Art. 13

Die Vertragsparteien unterrichten einander über die Vorschriften, die sie zur Durchführung dieses Übereinkommens erlassen.

 

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