0.631.20 Convenzione internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l'armonizzazione dei sistemi doganali (con All.)

0.631.20 Internationales Übereinkommen vom 18. Mai 1973 zur Vereinfachung und Harmonisierung der Zollverfahren (mit Anlagen)

Art. 7

Per il voto in sede di Consiglio e di Comitato tecnico permanente, ciascun allegato è considerato costituente una convenzione distinta.

Art. 7

Für die Abstimmung im Rat und im Ständigen Technischen Ausschuss gilt jede Anlage als ein Übereinkommen für sich.

 

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