Nell’ambito delle convenzioni vigenti, le Parti contraenti rinunceranno, per quanto possibile, all’ispezione medico‑sanitaria delle merci in transito, purché non vi sia da temere alcun rischio di contagio.
Im Rahmen der geltenden Übereinkommen verzichten die Vertragsparteien soweit wie möglich auf die gesundheitsrechtliche Kontrolle von Transitwaren, wenn keine Kontaminationsgefahr besteht.
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