(1) Le Parti traducono il presente Protocollo nelle lingue ufficiali del loro Paese e trasmettono le traduzioni ufficiali al Direttore generale.
(2) Ogni quattro anni, le Parti sottopongono al Comitato un rapporto sull’attuazione del presente Protocollo.
(1) Die Vertragsparteien übersetzen dieses Protokoll in ihre Amtssprachen und übermitteln dem Generaldirektor diese amtlichen Übersetzungen.
(2) Die Vertragsparteien legen dem Ausschuss alle vier Jahre einen Bericht über die Durchführung dieses Protokolls vor.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.