0.518.522 Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (Protocollo II) (con All.)

0.518.522 Zusatzprotokoll vom 8. Juni 1977 zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll II)

Art. 12 Segno distintivo

Il segno distintivo della croce rossa, della mezzaluna rossa o del leone e sole rosso, su fondo bianco, sarà, sotto il controllo dell’autorità competente interessata, portato dal personale sanitario e religioso, e inalberato dalle unità e mezzi di trasporto sanitari. Esso dovrà essere rispettato in ogni circostanza. Non dovrà essere impiegato abusivamente.

Art. 12 Schutzzeichen

Unter Aufsicht der betreffenden zuständigen Behörde führen Sanitäts‑ und Seelsorgepersonal sowie Sanitätseinheiten und ‑transportmittel das Schutzzeichen des roten Kreuzes, des roten Halbmonds oder des roten Löwen mit roter Sonne auf weissem Grund. Es ist unter allen Umständen zu achten. Es darf nicht missbräuchlich verwendet werden.

 

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