0.518.521 Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I) (con All.)

0.518.521 Zusatzprotokoll vom 8. Juni 1977 zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll I) (mit Anhängen)

Art. 84 Leggi di applicazione

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno il più rapidamente possibile, per il tramite del depositario e, all’occorrenza, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali del presente Protocollo, nonché le leggi e i regolamenti che ritenessero di adottare per assicurarne l’applicazione.

Art. 84 Anwendungsvorschriften

Die Hohen Vertragsparteien übermitteln einander so bald wie möglich durch den Depositar und gegebenenfalls durch die Schutzmächte ihre amtlichen Übersetzungen dieses Protokolls sowie die Gesetze und sonstigen Vorschriften, die sie erlassen, um seine Anwendung zu gewährleisten.

 

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