0.518.521 Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I) (con All.)

0.518.521 Zusatzprotokoll vom 8. Juni 1977 zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll I) (mit Anhängen)

Art. 71 Personale che partecipa alle azioni di soccorso

1.  In caso di necessità, l’assistenza fornita in qualsiasi azione di soccorso potrà comprendere del personale di soccorso, in particolare per il trasporto e la distribuzione degli invii; la partecipazione di detto personale sarà soggetta al gradimento della Parte sul cui territorio esso svolgerà la propria attività.

2.  Detto personale sarà rispettato e protetto.

3.  La Parte che riceve invii di soccorso darà, nel miglior modo possibile, assistenza al personale menzionato nel paragrafo 1 nell’assolvimento della propria missione di soccorso. Le attività di detto personale di soccorso potranno essere limitate, e i suoi spostamenti potranno essere temporaneamente sottoposti a restrizioni, soltanto nel caso di necessità militare imperiosa.

4.  In nessuna circostanza il personale di soccorso potrà eccedere dai limiti della propria missione stabiliti dal presente Protocollo. Esso dovrà, in particolare, tener conto delle esigenze di sicurezza della Parte sul cui territorio presta i propri servigi. Si potrà porre fine alla missione di un qualsiasi membro del personale di soccorso che non rispetti dette condizioni.

Art. 71 An Hilfsaktionen beteiligtes Personal

1.  Im Bedarfsfall kann die bei einer Hilfsaktion geleistete Hilfe auch Hilfspersonal umfassen, namentlich für die Beförderung und Verteilung von Hilfssendungen; die Beteiligung dieses Personals bedarf der Zustimmung der Partei, in deren Hoheitsgebiet es seine Tätigkeit ausüben soll.

2.  Dieses Personal wird geschont und geschützt.

3.  Jede Partei, die Hilfssendungen empfängt, unterstützt soweit irgend möglich das in Absatz 1 genannte Personal bei der Erfüllung seines Hilfsauftrags. Nur im Fall zwingender militärischer Notwendigkeit darf die Tätigkeit des Hilfspersonals begrenzt oder seine Bewegungsfreiheit vorübergehend eingeschränkt werden.

4.  Das Hilfspersonal darf seinen Auftrag im Sinne dieses Protokolls unter keinen Umständen überschreiten. Es hat insbesondere die Sicherheitsbedürfnisse der Partei zu berücksichtigen, in deren Hoheitsgebiet es seine Aufgaben durchführt. Der Auftrag jedes Mitglieds des Hilfspersonals, das diese Bedingungen nicht beachtet, kann beendet werden.

 

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