0.518.521 Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I) (con All.)

0.518.521 Zusatzprotokoll vom 8. Juni 1977 zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll I) (mit Anhängen)

Art. 62 Protezione generale

1.  Gli organismi civili di protezione civile e il loro personale saranno rispettati e protetti, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, con particolare riguardo alle disposizioni della presente Sezione. Essi avranno il diritto di assolvere i loro compiti di protezione civile, salvo il caso di necessità militare imperiosa.

2.  Le disposizioni del paragrafo 1 si applicheranno anche ai civili che, senza appartenere agli organismi civili di protezione civile, rispondono ad un appello delle autorità competenti e assolvono, sotto il controllo di queste, compiti di protezione civile.

3.  Gli edifici e il materiale impiegati per scopi di protezione civile, nonché i ricoveri destinati alla popolazione civile ricadranno sotto l’articolo 52. I beni utilizzati per scopi di protezione civile non potranno essere né distrutti né distolti dalla loro destinazione, se non ad opera della Parte alla quale appartengono.

Art. 62 Allgemeiner Schutz

1.  Die zivilen Zivilschutzorganisationen und ihr Personal werden nach Massgabe der Bestimmungen dieses Protokolls und insbesondere dieses Abschnitts geschont und geschützt. Ausser im Fall zwingender militärischer Notwendigkeit sind sie berechtigt, ihre Zivilschutzaufgaben wahrzunehmen.

2.  Absatz 1 findet auch auf Zivilpersonen Anwendung, die den zivilen Zivilschutzorganisationen nicht angehören, aber einem Aufruf der zuständigen Behörden Folge leisten und unter deren Leitung Zivilschutzaufgaben wahrnehmen.

3.  Gebäude und Material, die zu Zivilschutzzwecken benutzt werden, sowie Schutzbauten für die Zivilbevölkerung fallen unter Artikel 52. Zu Zivilschutzzwecken benutzte Objekte dürfen nur von der Partei, der sie gehören, zerstört oder zweckentfremdet werden.

 

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