0.518.51 Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV) (con All.)

0.518.51 Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten (GA IV) (mit Anhängen)

annexII/lvlu1/Art. 1

I Comitati d’internati saranno autorizzati a distribuire gli invii di soccorsi collettivi, di cui sono responsabili, a tutti gli internati che dipendono amministrativamente dal loro luogo d’internamento, come pure a quelli che. si trovano negli ospedali, o nelle prigioni o in altri stabilimenti penitenziari.

annexII/lvlu1/Art. 1

Die Interniertenausschüsse sind ermächtigt, Kollektivsendungen, für welche sie verantwortlich sind, an alle administrativ ihrem Internierungsort zugeteilten Internierten, einschliesslich der in Spitälern oder Gefängnissen oder andern Strafanstalten befindlichen, zu verteilen.

 

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