0.518.51 Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV) (con All.)

0.518.51 Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten (GA IV) (mit Anhängen)

annexI/lvlu1/Art. 12

In caso di occupazione di un territorio, le zone sanitarie e di sicurezza che vi si trovano dovranno continuare ad essere rispettate ed utilizzate come tali.

La Potenza occupante potrà non di meno modificare la destinazione dopo aver provveduto alla sorte delle persone che vi erano raccolte.

annexI/lvlu1/Art. 12

Wird ein Gebiet besetzt, so müssen die dort befindlichen Sanitäts‑ und Sicherheitszonen weiterhin geschont und als solche benützt werden.

Die Besetzungsmacht kann sie indessen anderweitig verwenden, sofern sie das Los der dort befindlichen Personen sichergestellt hat.

 

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