0.518.51 Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV) (con All.)

0.518.51 Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten (GA IV) (mit Anhängen)

Art. 86

La Potenza detentrice metterà a disposizione degli internati, qualunque sia la loro confessione, dei locali adeguati per la pratica dei loro culti.

Art. 86

Der Gewahrsamsstaat soll den Internierten jeglicher Konfession die passenden Räume zur Ausübung ihres Gottesdienstes zur Verfügung stellen.

 

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