0.518.51 Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV) (con All.)

0.518.51 Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten (GA IV) (mit Anhängen)

Art. 80

Gli internati conserveranno la loro piena capacità civile ed eserciteranno i diritti che ne derivano nella misura compatibile con la loro condizione di internati.

Art. 80

Die Internierten behalten ihre volle bürgerliche Rechtsfähigkeit und können die daraus erwachsenden Rechte geltend machen, soweit sie mit ihrem Status als Internierte vereinbar sind.

 

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