0.518.51 Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV) (con All.)

0.518.51 Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten (GA IV) (mit Anhängen)

Art. 134

Le Alte Parti contraenti si sforzeranno, alla fine delle ostilità o dell’occupazione, di assicurare il ritorno di tutti gli internati al loro ultimo domicilio, o di facilitarne il rimpatrio.

Art. 134

Die Hohen Vertragsparteien sollen sich bemühen, bei Beendigung der Feindseligkeiten oder der Besetzung die Rückkehr aller Internierten an ihren letzten Wohnsitz zu gewährleisten oder ihre Heimschaffung zu erleichtern.

 

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