0.518.42 Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (CG III) (con All.)

0.518.42 Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über die Behandlung der Kriegsgefangenen (GA III) (mit Anhängen)

annexIII/lvlu1/Art. 1

Le persone di fiducia saranno autorizzate a distribuire gli invii di soccorsi collettivi, di cui sono responsabili a tutti i prigionieri che dipendono amministrativamente dal loro campo, come pure a quelli che si trovano negli ospedali, o nelle prigioni o in altri stabilimenti penitenziari.

annexIII/lvlu1/Art. 1

Die Vertrauensleute sind ermächtigt, Kollektivhilfssendungen, für welche sie verantwortlich sind, an alle administrativ ihrem Lager zugeteilten Kriegsgefangenen, einschliesslich der in Spitälern oder Gefängnissen oder andern Strafanstalten befindlichen, zu verteilen.

 

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