0.518.42 Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (CG III) (con All.)

0.518.42 Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über die Behandlung der Kriegsgefangenen (GA III) (mit Anhängen)

Art. 56

Il regime dei distaccamenti di lavoro sarà uguale a quello dei campi di prigionieri di guerra.

Ogni distaccamento di lavoro continuerà ad essere sottoposto al controllo di un campo di prigionieri di guerra e a dipenderne amministrativamente. Le autorità militari e il comando di questi campi saranno responsabili, sotto il controllo del loro governo, dell’osservanza, nel distaccamento di lavoro, delle disposizioni della presente Convenzione.

Il comandante del campo terrà un elenco aggiornato dei distaccamenti di lavoro che dipendono dal suo campo e lo comunicherà ai delegati della Potenza protettrice del Comitato internazionale della Croce Rossa o di altri enti per soccorsi ai prigionieri di guerra che visitassero il campo.

Art. 56

Die Arbeitsgruppen sollen gleich organisiert und verwaltet werden wie die Kriegsgefangenenlager.

Jede Arbeitsgruppe verbleibt unter der Kontrolle eines Kriegsgefangenenlagers und hängt verwaltungsmässig weiter von ihm ab. Die Militärbehörden und der Lagerkommandant sind unter der Kontrolle ihrer Regierung dafür verantwortlich, dass die Bestimmungen des vorliegenden Abkommens in den Arbeitsgruppen beachtet werden.

Der Lagerkommandant hat ein stets nachgeführtes Verzeichnis der seinem Lager unterstellten Arbeitsgruppen zu führen und es den Delegierten der Schutzmacht, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und anderer Kriegsgefangenen‑Hilfsorganisationen, die das Lager besuchen, vorzuweisen.

 

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