0.518.42 Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (CG III) (con All.)

0.518.42 Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über die Behandlung der Kriegsgefangenen (GA III) (mit Anhängen)

Art. 36

I prigionieri di guerra che sono ministri di un culto, senza essere stati cappellani nel loro proprio esercito, riceveranno l’autorizzazione, qualunque sia la denominazione del loro culto, di esercitare pienamente il loro ministero tra i loro correligionari. Essi saranno trattati, a tale scopo, come cappellani militari trattenuti dalla Potenza detentrice. Non saranno obbligati a nessun altro lavoro.

Art. 36

Diejenigen Kriegsgefangenen, die geistlichen Standes sind, ohne in der eigenen Armee Feldprediger gewesen zu sein, sollen, gleich welcher Religion sie angehören, ermächtigt werden, ihr geistliches Amt unter ihren Glaubensgenossen uneingeschränkt auszuüben. Sie sind zu diesem Zweck gleich zu behandeln wie die durch den Gewahrsamsstaat zurückgehaltenen Feldprediger. Sie dürfen zu keiner andern Arbeit gezwungen werden.

 

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