0.518.23 Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (CG II) (con All.)

0.518.23 Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der bewaffneten Kräfte zur See (GA II) (mit Anhang)

chapVIII/Art. 53

A richiesta di una Parte belligerante, dovrà essere aperta un’inchiesta, nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della Convenzione.

Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura d’inchiesta, le Parti s’intenderanno per la scelta di un arbitro, che statuirà sulla procedura da seguire.

Accertata la violazione, le Parti belligeranti vi porranno fine e la reprimeranno il più rapidamente possibile.

disp1/Art. 54

Das vorliegende Abkommen ist in französischer und englischer Sprache abgefasst. Beide Texte sind gleicherweise authentisch.

Der Schweizerische Bundesrat wird offizielle Übersetzungen des Abkommens in russischer und spanischer Sprache herstellen lassen.

 

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